RAGIONE ED OGGETTO SOCIALE – DURATA DELLA SOCIETA’
Art. 1
E’ costituita con sede in Genova una società cooperativa con la denominazione “CASSA DEPOSITI E PRESTITI – Soc. Coop. a r.l. – FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’A.M.T. – GENOVA”.
La società svolgendo la sua attività esclusivamente nei confronti di soci, è cooperativa a mutualità prevalente secondo le disposizioni di cui agli artt. 2512, 2513, 2514 cc: essa è iscritta all’Albo delle Società cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con decreto del Ministro del 23.06.2004, alla sezione prima tra le altre cooperative.
Essa nell’intento di migliorare le condizioni morali e materiali dei propri soci, si propone lo scopo mutualistico di somministrare esclusivamente ai propri aderenti somme di denaro a titolo di prestito entro il limite stabilito dalle vigenti normative regolamentari – utilizzando per il conseguimento dell’indicato oggetto sociale le somme di denaro che i soci stessi depositano a titolo di finanziamento, remunerate di equo interesse in conformità delle disposizioni legislative vigenti – e ciò a loro esclusivo vantaggio e senza finalità speculative e di lucro, nei modi determinati dal presente statuto e dai regolamenti interni.
La cooperativa potrà, altresì, svolgere tutte le attività consentite dalla legge dirette a promuovere, sviluppare e tutelare ogni forma di risparmio tra i soci.
I fondi raccolti dai soci, eventualmente non destinati all’effettuazione dei prestiti in loro favore, verranno investiti, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, in titoli di stato, obbligazioni, depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La durata della società è prorogata fino al 31.12.2040.
SOCI
Art. 2
Possono essere soci della cooperativa:
- A) i dipendenti in servizio della Azienda Mobilità e Trasporti di Genova;
- B) il coniuge ed i parenti fino al 3° grado dei soci di cui alla lett. A).
L’effettuazione di depositi in denaro a titolo di finanziamento della cooperativa nei limiti previsti dalle leggi vigenti è consentita soltanto ed esclusivamente ai soci di cui alla lett. A.
La qualità di socio viene meno – oltre che a seguito di decesso – solo nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 del presente statuto.
Art. 3
La domanda di ammissione alla cooperativa, debitamente firmata dal richiedente, è diretta al Consiglio di Amministrazione, il quale può rifiutare l’ammissione nei casi contemplati dall’articolo n. 5, in quanto applicabili e/o qualora ritenesse l’ammissione non conforme allo spirito e all’interesse della cooperativa.
Ove la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il richiedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione.
E’ vietata la cessione delle quote.
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. Essi rispondono delle obbligazioni sociali fino alla concorrenza dell’importo delle quote da essi sottoscritte e versate.
Essi, all’atto della loro ammissione, devono versare come tassa di ammissione, da devolversi al fondo di riserva legale, la somma determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Art. 5
Verrà escluso dalla cooperativa il socio che, con la condotta immorale e disonorevole, si rendesse indegno di appartenervi o contro il quale la cooperativa dovesse agire in sede contenziosa per obbligazioni contratte verso di essa ed inoltre per i soci di cui alla lett. A) dell’Art. 2 in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 del presente statuto.
Art. 6
Il recesso è ratificato dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi dallo stesso determinati.
Trovano integrale applicazione gli artt. 2532 e 2533 cc.
Art. 7
La cooperativa è disciplinata, per quanto di ragione ed in quanto compatibili, dalle norme sulle società per azioni.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 8
I soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura annuale dell’esercizio sociale; in ogni caso ogni qual volta il consiglio di amministrazione od i sindaci lo credano opportuno o lo richieda un quinto dei soci con lettera, diretta al consiglio od ai sindaci, nella quale siano esposti i motivi della domanda ed indicato l’oggetto della convocazione.
Art. 9
L’Assemblea Generale è convocata mediante pubblicazione di avviso, contenente l’ordine del giorno, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
L’avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e per lo stesso periodo affisso nei locali della sede sociale.
Art. 10
Nelle Assemblee Generali – la cui convocazione deve avvenire in locali idonei nell’ambito del comune di Genova – i soci non possono farsi rappresentare se non da un altro socio.
Se nell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, non si ha la presenza della metà dei soci iscritti da almeno tre mesi, la stessa, trascorse ventiquattro ore, deve essere nuovamente convocata. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti trattati, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
In seconda convocazione l’Assemblea Generale ordinaria delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Per la validità delle delibere occorre la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, fatte salve le eccezioni previste dall’art. n. 15.
Nell’Assemblea Generale ordinaria ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
Art. 11
Per ogni modificazione del presente statuto è necessaria la convocazione dell’Assemblea Generale straordinaria. Se nell’Assemblea Generale straordinaria, in prima convocazione, non si ha la presenza di più della metà dei soci iscritti da almeno tre mesi, la stessa, trascorse ventiquattro ore, deve essere nuovamente convocata. In seconda convocazione l’Assemblea Generale straordinaria e’ validamente costituita purché siano presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
In caso di scioglimento anticipato e della conseguente liquidazione della cooperativa, occorre invece il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. (1)
Nell’Assemblea straordinaria ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
——————-
[(1) La richiesta del voto favorevole del terzo di tutti i soci aventi diritto al voto dovuta all’importanza della delibera.]
Art. 12
Le deliberazioni dell’Assemblea hanno luogo a voto palese per alzata di mano. E’ consentito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, che il voto possa essere espresso per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione: in tal caso, conformemente a quanto disposto dall’art. 2538 c.c., l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.
Art. 13
Le Assemblee Generali sono provvisoriamente presiedute dal socio più anziano il quale, constatata la regolarità della convocazione, inviterà i soci alla nomina del presidente effettivo. Questo nomina il segretario che può venire scelto fra gli estranei.
Art. 14
La nomina del Presidente dell’Assemblea avrà luogo a mezzo di votazione palese. In caso di parità di voti fra più candidati verrà eletto il candidato più anziano di età.
AMMINISTRAZIONE
Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione si compone da sette a undici membri eletti dall’Assemblea Generale dei soci, tenuto conto di quanto disposto in merito dal D.M. del Tesoro 29/03/1995 e successive integrazioni e modificazioni, tra i soci a maggioranza relativa di voti presenti e rappresentati e per ballottaggio, in caso di parità.
I Consiglieri eletti, fermo restando quanto sopra indicato, devono avere almeno cinque anni di iscrizione alla Cooperativa al 31 dicembre dell’anno antecedente la nomina.
I componenti il Consiglio, così eletti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche in audio/video conferenza.
Il Consiglio amministra e rappresenta con pieni poteri la Cooperativa nell’ambito delle attribuzioni che in forza di legge e del presente statuto gli sono demandate.
Tutto ciò che dallo statuto e dalle vigenti leggi non è espressamente riservato alla deliberazione dell’Assemblea è di competenza del Consiglio.
Art. 16
Se nel corso dell’esercizio uno o più consiglieri rinunciano alla carica o decadono dalla stessa per la perdita della qualità di socio, i consiglieri rimasti devono eleggere in sostituzione dei predetti, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nuovi consiglieri che restano in carica sino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri, il Collegio Sindacale deve convocare d’urgenza l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti e nel frattempo deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 17
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Segretario; nomina altresì una commissione di sconto composta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente, da due consiglieri ed i sindaci che lo desiderino. Provvede inoltre a determinare annualmente le somme da anticipare per il rimborso delle spese che gli amministratori ed i collaboratori possono sostenere nell’anno per conto della cooperativa, nonché l’equo compenso loro spettante per l’attività svolta per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art. 18
La cooperativa è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente che verrà delegato dal Consiglio di Amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o a chi lo sostituisce.
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta al mese. Esso delibera validamente, sempre presenti almeno i due terzi dei componenti in carica arrotondato all’unità inferiore. A parità di voti, prevale l’avviso del Presidente o di chi lo sostituisce
Art. 20
Ogni deliberazione del Consiglio che riguarda la persona e gli interessi di alcuni dei suoi membri o dei parenti di questi entro il quarto grado deve essere presa senza l’intervento dei medesimi.
Art. 21
Gli amministratori sono esonerati da ogni obbligo di cauzione.
Art. 22
Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale, tenuto conto di quanto disposto in merito dal D.M. del Tesoro 29/03/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
Il Collegio, così eletto, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere svolte anche in audio/video conferenza.
Decade dalla carica colui che, senza giustificato motivo, manchi a due Consigli della Cooperativa o ad una Assemblea Generale.
Il Presidente del Collegio Sindacale, viene nominato dall’Assemblea. Tutti i componenti devono essere scelti tra i soggetti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
La loro attività sarà ricompensata in conformità a quanto sarà stabilito dall’Assemblea.
La loro attività sarà ricompensata in conformità a quanto sarà stabilito dall’Assemblea.
Art. 23
Il controllo contabile, salvo diversa disposizione di legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L’incarico del controllo contabile è conferito dall’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo. L’incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.
PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE
Art. 24
Il patrimonio sociale è costituito:
- a) dal capitale sociale che è variabile, illimitato e ripartito in quote;
- b) dal fondo di riserva ordinaria legale;
- c) dal fondo di riserva indivisibile che, a norma delle leggi vigenti, beneficia delle agevolazioni fiscali;
- d) dai fondi di riserva aventi destinazione speciali;
- e) dagli immobili e mobili acquistati per le necessità della cooperativa.
Art. 25
Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge, ed è determinato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
E’ fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato.
Le quote sottoscritte e versate dai soci possono essere rivalutate gratuitamente nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59.
Art. 26
Ogni socio all’atto della sua ammissione deve sottoscrivere almeno due quote
Art. 27
Ciascun socio potrà in ogni tempo sottoscrivere un maggior numero di quote sino ad un massimo del due per cento dell’intero capitale sociale della cooperativa, versando contestualmente l’intero importo.
E’ fatta tuttavia salva la facoltà riservata al Consiglio di Amministrazione di poter sospendere e/o limitare – se necessario per il buon andamento della gestione – la sottoscrizione di ulteriori quote.
Art. 28
Le quote sono nominative e devono essere registrate a titolo di certificazione, sul libretto personale del socio.
Art. 29
Il rimborso delle quote da parte della cooperativa sarà fatto al valore nominale eventualmente rivalutato o al valore minore risultante dal bilancio, con esclusione di ogni riparto di riserve.
OPERAZIONI SOCIALI
Art. 30
La cooperativa, non avendo finalità speculative e di lucro, intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità incoraggiando ogni loro iniziativa che, nel rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti interni, favorisca le operazioni previste dall’oggetto sociale, anche mediante la gestione di mandati collettivi.
Art. 31
La cooperativa – nello spirito della mutualità che la informa – somministra a titolo di prestito fruttifero, esclusivamente ed inderogabilmente ai propri soci, nei limiti di cui all’art. 1, il denaro loro necessario, nei modi determinati dai regolamenti interni, in conformità alle eventuali norme tracciate dall’Assemblea Generale ordinaria e comunque secondo le proprie disponibilità finanziarie.
Il Consiglio di Amministrazione determina:
– L’ammontare massimo – nei limiti di cui sopra – delle somministrazioni di denaro che può essere concesso al socio richiedente;
– il tasso di interesse che il debitore dovrà corrispondere;
– la rateazione relativa;
– le variazioni del tasso di interesse da applicare, in relazione all’andamento economico dell’esercizio, sui prestiti somministrati, ancora in corso di restituzione, per i quali è prevista l’indicizzazione degli interessi dovuti.
Valuta inoltre, di volta in volta, le garanzie reali e personali offerte dal socio necessarie ad assicurare il recupero del denaro somministrato nonché degli interessi addebitati.
Art. 32
All’esame e all’approvazione delle somministrazioni, di cui all’articolo n. 31, provvede:
– il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle sue riunioni mensili;
– la commissione di sconto, settimanalmente, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Dette somministrazioni di denaro possono essere gravate delle spese relative all’istruzione della pratica.
Occorrendo l’opera di impiegati, le loro funzioni e le loro retribuzioni nonché la nomina e la revoca degli stessi spettano al Consiglio di Amministrazione.
Art. 33
Allo scopo esclusivo del conseguimento dell’oggetto sociale, i soci di cui alla lett. A) dell’art. 2 finanziano la cooperativa depositando – oltre alle quote di capitale sociale – direttamente o tramite l’A.M.T. di Genova (previa trattenuta sulla retribuzione loro corrisposta) somme a titolo di prestito, contenute nei limiti determinati dalle norme di legge che ammettono le agevolazioni fiscali sugli interessi non eccedenti il tasso previsto dalle leggi stesse.
Le modalità e la durata dei prestiti sono determinati dai regolamenti interni.
Art. 34
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il tasso di interesse da corrispondersi sulle somme depositate a titolo di prestito dai soci. Esso può limitare o sospendere l’accettazione dei prestiti fruttiferi ogni qual volta lo ritenga opportuno per il buon andamento della cooperativa.
Art. 35
E’ interdetto ogni affare aleatorio. Il Consiglio di Amministrazione può però sempre deliberare di effettuare le operazioni che, non ostando alla predetta norma, ritenga più efficaci per il migliore andamento della cooperativa.
BILANCI – AVANZI O DISAVANZI DI GESTIONE
Art. 36
L’esercizio sociale ed il bilancio di ogni anno si chiudono al 31 dicembre.
I bilanci annuali, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale ordinaria, devono essere compilati a norma delle leggi e delle disposizioni vigenti; recare in modo chiaro e preciso l’indicazione del capitale sociale e dei fondi di riserva esistenti, dei prestiti somministrati, dei finanziamenti depositati dai soci, della liquidità,
degli avanzi o dei disavanzi di gestione e in genere dello stato completo dell’attivo e del passivo della cooperativa.
Gli amministratori devono altresì indicare specificamente nelle relazioni di bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il Consiglio di Amministrazione, in chiusura dell’esercizio, può disporre, per la tutela della gestione, accantonamenti da proporre all’approvazione dell’Assemblea Generale con la presentazione del bilancio: può altresì proporre all’Assemblea l’attribuzione ai soci di ristorni secondo le disponibilità di bilancio e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con i soci, nel rispetto del disposto di cui all’art. 2545 sexies c.c..
Art. 37
Gli avanzi netti di gestione, depurati:
1) almeno del 30% da devolversi alla riserva legale.
2) del 20% da destinarsi alla riserva di cui all’art. 24 lett. d), secondo la disposizione dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro 29.3.95;
3) della quota da corrispondere al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, calcolata nella misura e nei modi previsti dalla legge;
4) della quota utilizzata per l’aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 7 della legge 59/92,
saranno destinati quale dividendo ai soci in misura percentuale – ragguagliata al capitale sociale versato – non superiore a quanto disposto dal precedente art. 25.
L’eventuale eccedenza potrà essere attribuita a riserva rischio sull’esercizio del credito, nei limiti che il Consiglio di Amministrazione proporrà, nel rispetto delle norme di legge ed in relazione alle esigenze dell’attività sociale, all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.
L’eventuale quota di utile residuo verrà destinata a fini mutualistici nei modi previsti dall’art. 8 della legge 59/92 ultimo comma. L’Assemblea, in deroga alle disposizioni del precedente comma, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà anche deliberare di non corrispondere le quote spettanti al capitale sociale attribuendo l’intero ammontare degli avanzi netti, depurati di quanto specificato nel primo comma, ai punti 1 – 2 e 3 del presente articolo, alla riserva rischio.
Art. 38
E’ vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita sociale, che all’atto dello scioglimento della cooperativa.
Art. 39
L’attività svolta dalla cooperativa è garantita dall’intero patrimonio sociale.
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art. 40
Soci: Possono essere ammessi a soci della cooperativa, di cui alla lett. A) dell’art. 2 del presente statuto, oltre i soggetti ivi indicati, i dipendenti dell’Azienda Mobilità e Trasporti di Genova anche se in regime di quiescenza, purché già facenti parte della compagine sociale alla data del 27 Aprile 1995.
Art. 41
Le pubblicazioni della cooperativa saranno effettuate in conformità dei disposti della legge 12 aprile 1973, n. 256.
Art. 42
Per quanto non dispongono la legge ed il presente statuto e senza derogare all’una o all’altro, saranno compilati regolamenti interni sociali secondo il bisogno, i quali, approvati dall’Assemblea Generale, saranno obbligatori per tutti i soci.
Art. 43
In caso di scioglimento della cooperativa l’Assemblea nominerà tre liquidatori tra i soci. L’intero patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici di cui all’art. 11, punto 5 della legge 59/92.
Art. 44
La cooperativa, iscritta nei registri e negli albi di legge, è disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato.
Le relative clausole mutualistiche sono inderogabili.
Per tutto quanto non è regolato e previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità ad ogni effetto di legge.
Testo aggiornato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 5/05/2013.